ROMA – Le lavoratrici che hanno fatto richiesta del ‘bonus mamme‘ da oggi possono, tramite la piattaforma dell’Inps, inserire il codice fiscale dei figli e fare la domanda del bonus. Questa funzione è necessaria solo per le mamme che abbiano già richiesto al datore di lavoro di fruire della misura, omettendo di comunicare i codici fiscali dei figli.
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Le lavoratrici dipendenti con almeno tre figli di cui almeno uno minore potranno comunicare direttamente all’INPS i dati per l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio (cosiddetto ‘bonus mamme’) fino a fine 2026. L’esonero per il solo 2024 è previsto anche per le lavoratrici dipendenti con due figli fino al decimo anno del figlio più piccolo.
Con il Messaggio n. 1702 del 06-05-2024 l’INPS ha comunicato che l’applicativo, denominato “Utility Esonero Lavoratrici Madri”, è stato rilasciato ed è disponibile mediante accesso al sito dell’Istituto www.inps.it (autenticandosi con le proprie credenziali digitali).
Con tale messaggio l’Istituto avverte che in mancanza di comunicazione dei dati il beneficio verrà revocato. Il bonus non è previsto per il lavoro domestico. L’ esonero è del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (o ai 10 anni del figlio più piccolo nel caso di dipendente con due figli), nel limite massimo annuo di 3.000 euro.
Al fine di agevolare l’accesso alla misura, le lavoratrici dei settori pubblico e privato titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali dei due o tre figli.
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La fruizione dell’esonero non è subordinata alla presentazione di una specifica domanda di accesso all’Istituto da parte della lavoratrice interessata. L’effettiva fruizione dell’esonero avviene, previa comunicazione, da parte della lavoratrice interessata al proprio datore di lavoro, della volontà di beneficiare del bonus. Qualora la lavoratrice intenda comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai figli, tale possibilità è consentita mediante la predisposizione, da parte dell’Istituto, di un apposito applicativo che la lavoratrice può utilizzare per comunicare i codici fiscali dei figli o, in assenza del loro codice fiscale, i dati anagrafici. L’utilizzo dell’utility è limitato ai soli casi in cui per la lavoratrice, già fruitrice del bonus, non siano stati inseriti i codici fiscali dei figli nei flussi Uniemens.
L’accesso all’utility è consentito esclusivamente alle lavoratrici madri per le quali risultano presenti, negli archivi dell’Istituto, i flussi di denuncia Uniemens, nei quali, il datore di lavoro pur indicando i codici dell’esonero non abbia indicato i codici fiscali dei figli. L’INPS manderà una mail alle dipendenti per compilare la dichiarazione.
La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce Uniemens o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo nel termine di sette mesi – evidenziato nella comunicazione inviata dall’Istituto – comporterà la revoca del beneficio fruito.
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